Art. 18
Cancellazione di un’indicazione geografica
In vigore dal 15 gen 2008
Cancellazione di un’indicazione geografica
Se l’osservanza dei requisiti della scheda tecnica non è più assicurata, la Commissione adotta una decisione che cancella la registrazione secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3. Tale decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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