Art. 18

Cancellazione di un’indicazione geografica

In vigore dal 15 gen 2008
Cancellazione di un’indicazione geografica Se l’osservanza dei requisiti della scheda tecnica non è più assicurata, la Commissione adotta una decisione che cancella la registrazione secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3. Tale decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C.
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Cancellazione di un’indicazione geografica (Art. 18 Regolamento (UE) 2008/110) — Testo vigente | Portale Normativo