Art. 20

Indicazioni geografiche stabilite

In vigore dal 15 gen 2008
Indicazioni geografiche stabilite 1.   Per ogni indicazione geografica registrata nell’allegato III il 20 febbraio 2008, gli Stati membri presentano alla Commissione una scheda tecnica di cui all’, paragrafo 1 entro il 20 febbraio 2015. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché tale scheda tecnica sia accessibile al pubblico. 3.   Qualora non le sia stata presentata alcuna scheda tecnica entro il 20 febbraio 2015, la Commissione sopprime l’indicazione geografica nell’allegato III conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3.
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