Art. 25

Comitato

In vigore dal 15 gen 2008
Comitato 1.   La Commissione è assistita dal comitato per le bevande spiritose. 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’ della stessa. Il periodo di cui all’, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 bis e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’ della stessa.
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Comitato (Art. 25 Regolamento (UE) 2008/110) — Testo vigente | Portale Normativo