Art. 25
Comitato
In vigore dal 15 gen 2008
Comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato per le bevande spiritose.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’ della stessa.
Il periodo di cui all’, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 bis e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’ della stessa.
Storico versioni
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