Art. 5
Norme generali riguardanti le categorie di bevande spiritose
In vigore dal 15 gen 2008
Norme generali riguardanti le categorie di bevande spiritose
1. Fatte salve le disposizioni specifiche per ciascuna delle categorie numerate da 1 a 14 nell’allegato II, le bevande spiritose ivi definite:
a)
sono prodotte mediante fermentazione alcolica e distillazione esclusivamente di materie prime previste dalla relativa definizione della bevanda spiritosa in questione;
b)
non comportano aggiunta di alcole di cui all’allegato I, punto 5, diluito o non diluito;
c)
non possono essere addizionate di sostanze aromatizzanti;
d)
contengono caramello aggiunto solo come colorante;
e)
possono essere edulcorate esclusivamente per arrotondare il sapore finale del prodotto, secondo l’allegato I, punto 3. Il valore massimo dei prodotti usati per arrotondare il sapore elencati nell’allegato I, punto 3, lettere da a) ad f), è deciso in conformità della procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3. La normativa specifica degli Stati membri va rispettata.
2. Fatte salve le disposizioni specifiche relative a ciascuna delle categorie numerate da 15 a 46 nell’allegato II, le bevande spiritose ivi definite:
a)
possono essere ottenute da qualsiasi materia prima agricola elencata nell’allegato I del trattato;
b)
comportano aggiunta di alcole di cui all’allegato I, punto 5 del presente regolamento;
c)
possono contenere sostanze aromatizzanti e preparazioni aromatiche naturali o identiche a quelle naturali, quali definite rispettivamente all’, paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii), e all’, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 88/388/CEE;
d)
possono contenere coloranti quali definiti all’allegato I, punto 10) del presente regolamento;
e)
possono essere edulcorate per rispondere alle particolari caratteristiche di un prodotto, secondo l’allegato I, punto 3 del presente regolamento e nel rispetto della normativa specifica degli Stati membri.
3. Fatte salve le disposizioni specifiche di cui all’allegato II, le altre bevande spiritose che non soddisfano i requisiti delle categorie da 1 a 46:
a)
possono essere ottenute da qualsiasi materia prima agricola elencata nell’allegato I del trattato e/o da qualsiasi prodotto idoneo all’alimentazione umana;
b)
comportano aggiunta di alcole di cui all’allegato I, punto 5 del presente regolamento;
c)
possono contenere uno o più aromi quali definiti all’, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 88/388/CEE;
d)
possono contenere coloranti quali definiti all’allegato I, punto 10 del presente regolamento;
e)
possono essere edulcorate per rispondere alle particolari caratteristiche di un prodotto, in conformità dell’allegato I, punto 3 del presente regolamento.
Storico versioni
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