Art. 1
Campo di applicazione
In vigore dal 15 gen 2008
Campo di applicazione
1. Il presente regolamento fissa le regole relative alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose.
2. Il presente regolamento si applica a tutte le bevande spiritose commercializzate nella Comunità, siano esse prodotte nella Comunità o in paesi terzi, nonché a quelle prodotte nella Comunità e destinate all’esportazione. Il presente regolamento si applica anche all’uso dell’alcole etilico e/o di distillati di origine agricola nella produzione di bevande alcoliche e all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione ed etichettatura di prodotti alimentari.
3. In casi eccezionali, qualora richiesto dalla legge del paese terzo importatore, può essere concessa una deroga alle disposizioni degli allegati I e II conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3.
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