Art. 3

Origine dell’alcole etilico

In vigore dal 15 gen 2008
Origine dell’alcole etilico 1.   Per la produzione delle bevande spiritose e di tutti i loro componenti è utilizzato esclusivamente alcole etilico di origine agricola, ai sensi dell’allegato I del trattato. 2.   L’alcole etilico utilizzato nella produzione di bevande spiritose è conforme alla definizione di cui all’allegato I, punto 1, del presente regolamento. 3.   L’alcole etilico utilizzato per diluire o sciogliere i coloranti, gli aromi o qualsiasi altro additivo autorizzato impiegato per la preparazione delle bevande spiritose è esclusivamente di origine agricola. 4.   Le bevande alcoliche non contengono alcole di origine sintetica, né altro alcole di origine non agricola ai sensi dell’allegato I del trattato.
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