Art. 2

Definizione di bevanda spiritosa

In vigore dal 15 gen 2008
Definizione di bevanda spiritosa 1.   Ai fini del presente regolamento, per «bevanda spiritosa» si intende la bevanda alcolica: a) destinata al consumo umano; b) avente caratteristiche organolettiche particolari; c) avente un titolo alcolometrico minimo del 15 %; d) prodotta: i) o direttamente: — mediante distillazione, in presenza o meno di aromi, di prodotti fermentati naturalmente, e/o — mediante macerazione o trattamento simile di materie vegetali in alcole etilico di origine agricola e/o distillati di origine agricola, e/o bevande spiritose ai sensi del presente regolamento, e/o — mediante aggiunta di aromi, zuccheri o altri prodotti edulcoranti elencati nell’allegato I, punto 3, e/o di altri prodotti agricoli e/o alimentari all’alcole etilico di origine agricola e/o a distillati di origine agricola e/o a bevande spiritose ai sensi del presente regolamento; ii) o mediante miscelazione di una bevanda spiritosa con una/uno o più: — altre bevande spiritose, e/o — alcole etilico di origine agricola o distillati di origine agricola, e/o — altre bevande alcoliche, e/o — bevande. 2.   Non sono tuttavia considerate bevande spiritose le bevande dei codici NC 2203 , 2204 , 2205 , 2206 e 2207 . 3.   Il titolo alcolometrico minimo di cui al paragrafo 1, lettera c), lascia impregiudicata la definizione per il prodotto nella categoria 41 di cui all’allegato II. 4.   Ai fini del presente regolamento, definizioni e requisiti tecnici sono fissati nell’allegato I.
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