Art. 6

Normativa degli Stati membri

In vigore dal 15 gen 2008
Normativa degli Stati membri 1.   Nell’applicare una politica in materia di qualità per le bevande spiritose prodotte nel proprio territorio e in particolare per le indicazioni geografiche registrate nell’allegato III o per l’adozione di nuove indicazioni geografiche, gli Stati membri possono stabilire norme più severe di quelle previste nell’allegato II in materia di produzione, designazione, presentazione ed etichettatura, purché compatibili con la normativa comunitaria. 2.   Gli Stati membri non vietano e non limitano l’importazione, vendita o consumo di bevande spiritose conformi al presente regolamento.
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