Art. 23

Relazione tra marchi e indicazioni geografiche

In vigore dal 15 gen 2008
Relazione tra marchi e indicazioni geografiche 1.   La registrazione di un marchio che contiene o consiste in un’indicazione geografica registrata nell’allegato III è respinta o invalidata se il suo impiego può determinare una delle situazioni di cui all’. 2.   Nel rispetto del diritto comunitario, l’uso di un marchio corrispondente ad una delle situazioni di cui all’, depositato, registrato o, nei casi in cui ciò sia previsto dalla normativa pertinente, acquisito con l’uso in buona fede sul territorio comunitario, anteriormente alla data di protezione dell’indicazione geografica nel paese d’origine, o precedentemente al 1o gennaio 1996, può proseguire, nonostante la registrazione di un’indicazione geografica, qualora il marchio non incorra nella nullità o decadenza per i motivi previsti dalla prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (11) o dal regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio del 20 dicembre 1993 sul marchio comunitario (12). 3.   Un’indicazione geografica non è registrata se, alla luce della rinomanza e notorietà di un marchio e della durata del suo uso nella Comunità, la registrazione può indurre in errore il consumatore circa la vera identità del prodotto.
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