Art. 24

Controllo e protezione delle bevande spiritose

In vigore dal 15 gen 2008
Controllo e protezione delle bevande spiritose 1.   Gli Stati membri provvedono al controllo delle bevande spiritose. Essi adottano le misure necessarie per garantire l’osservanza delle disposizioni del presente regolamento e designano in particolare l’autorità competente o le autorità responsabili dei controlli riguardo agli obblighi stabiliti dal presente regolamento conformemente al regolamento (CE) n. 882/2004. 2.   Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente le informazioni necessarie per l’applicazione del presente regolamento. 3.   La Commissione, in consultazione con gli Stati membri, assicura l’applicazione uniforme del presente regolamento e, se necessario, adotta misure secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 2.
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