Art. 17
Registrazione delle indicazioni geografiche
In vigore dal 15 gen 2008
Registrazione delle indicazioni geografiche
1. Le domande di registrazione di un’indicazione geografica nell’allegato III sono presentate alla Commissione in una delle lingue ufficiali dell’Unione europea o accompagnate da una traduzione in una di tali lingue. Tali domande sono debitamente motivate e corredate di una scheda tecnica che illustra i requisiti che la bevanda spiritosa deve soddisfare.
2. Per quanto riguarda le indicazioni geografiche all’interno della Comunità, la domanda di cui al paragrafo 1 è presentata dallo Stato membro d’origine della bevanda spiritosa.
3. Per quanto riguarda le indicazioni geografiche all’interno di un paese terzo, la domanda di cui al paragrafo 1 è inviata alla Commissione direttamente o tramite le autorità del paese terzo interessato e contiene la prova che la denominazione in questione è protetta nel suo paese d’origine.
4. La scheda tecnica di cui al paragrafo 1 comprende almeno i principali requisiti seguenti:
a)
la denominazione e la categoria della bevanda spiritosa compresa l’indicazione geografica;
b)
una descrizione della bevanda spiritosa, comprese le principali caratteristiche fisiche, chimiche e/o organolettiche del prodotto nonché le caratteristiche specifiche della bevanda spiritosa rispetto alla categoria cui appartiene;
c)
la definizione della zona geografica interessata;
d)
una descrizione del metodo di produzione della bevanda spiritosa e, se del caso, dei metodi locali, leali e costanti;
e)
gli elementi che dimostrano il legame con l’ambiente geografico o con l’origine geografica;
f)
le eventuali condizioni da rispettare in forza di disposizioni comunitarie e/o nazionali e/o regionali;
g)
il nome e l’indirizzo del richiedente;
h)
eventuali aggiunte all’indicazione geografica e/o eventuali norme specifiche in materia di etichettatura, conformemente alla pertinente scheda tecnica.
5. La Commissione verifica entro dodici mesi dalla data di presentazione della domanda di cui al paragrafo 1 la conformità della domanda stessa al presente regolamento.
6. Se la Commissione conclude che la domanda di cui al paragrafo 1 è conforme al presente regolamento, i principali requisiti della scheda tecnica di cui al paragrafo 4 sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C.
7. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione della scheda tecnica, qualsiasi persona fisica o giuridica titolare di un interesse legittimo può opporsi alla registrazione dell’indicazione geografica nell’allegato III se ritiene che non siano soddisfatte le condizioni prescritte dal presente regolamento. L’opposizione, che deve essere debitamente motivata, è presentata alla Commissione in una delle lingue ufficiali dell’Unione europea o corredata di una traduzione in una di tali lingue.
8. La Commissione adotta la decisione di registrare l’indicazione geografica nell’allegato III secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3, tenendo conto delle eventuali opposizioni sollevate in conformità del paragrafo 7 del presente articolo. Tale decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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