Art. 16

Protezione delle indicazioni geografiche

In vigore dal 15 gen 2008
Protezione delle indicazioni geografiche Fatto salvo l’, le indicazioni geografiche registrate nell’allegato III sono protette da: a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto per prodotti che non sono oggetto di registrazione, nella misura in cui questi ultimi siano comparabili alla bevanda spiritosa registrata con tale indicazione geografica o nella misura in cui l’uso di tale indicazione consenta di sfruttare indebitamente la rinomanza dell’indicazione geografica registrata; b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se la vera origine del prodotto è indicata o se l’indicazione geografica è usata in forma tradotta o è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «modo», «stile», «marca», «gusto» o altri termini simili; c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole in relazione alla provenienza, all’origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto nella designazione, nella presentazione o nell’etichettatura del medesimo, tale da indurre in errore sull’origine; d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.
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Protezione delle indicazioni geografiche (Art. 16 Regolamento (UE) 2008/110) — Testo vigente | Portale Normativo