Art. 14
Lingua utilizzata nella designazione, nella presentazione e nell’etichettatura delle bevande spiritose
In vigore dal 15 gen 2008
Lingua utilizzata nella designazione, nella presentazione e nell’etichettatura delle bevande spiritose
1. Le indicazioni previste dal presente regolamento sono riportate in una o più lingue ufficiali dell’Unione europea in modo che il consumatore finale possa capirle facilmente, tranne nel caso in cui il consumatore sia informato con altri mezzi.
2. I termini in corsivo dell’allegato II e le indicazioni geografiche registrate nell’allegato III non sono tradotti sull’etichetta né nella presentazione della bevanda spiritosa.
3. Per le bevande spiritose originarie di paesi terzi è ammesso l’uso di una lingua ufficiale del paese terzo in cui è stata prodotta la bevanda spiritosa, a condizione che le indicazioni previste dal presente regolamento figurino anche in una lingua ufficiale dell’Unione europea, affinché il consumatore finale possa capirle facilmente.
4. Fermo restando il disposto del paragrafo 2, per le bevande spiritose prodotte nella Comunità destinate all’esportazione le indicazioni previste dal presente regolamento possono figurare anche in una lingua diversa dalle lingue ufficiali dell’Unione europea.
Storico versioni
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