Art. 19

Indicazioni geografiche omonime

In vigore dal 15 gen 2008
Indicazioni geografiche omonime La registrazione di un’indicazione geografica omonima conforme al presente regolamento tiene debitamente conto degli usi locali e tradizionali e dei rischi effettivi di confusione. In particolare: — una denominazione omonima che induca erroneamente il consumatore a pensare che i prodotti sono originari di un altro territorio non è registrata, anche se testualmente esatta per quanto attiene al territorio, alla regione o alla località di cui è originaria la bevanda spiritosa in questione, — l’impiego di un’indicazione geografica omonima registrata è autorizzato esclusivamente in presenza di condizioni pratiche tali da garantire che la denominazione omonima registrata successivamente sia ben differenziata da quella registrata in precedenza, tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo ai produttori interessati e di non indurre in errore i consumatori.
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Indicazioni geografiche omonime (Art. 19 Regolamento (UE) 2008/110) — Testo vigente | Portale Normativo