Art. 131
Contributo finanziario
In vigore dal 21 dic 2007
Contributo finanziario
Lo Stato membro che decide, conformemente all' del regolamento (CE) n. 1182/2007, che i produttori non aderenti ad un'organizzazione di produttori sono tenuti al pagamento di un contributo finanziario, comunica alla Commissione gli elementi necessari per verificare l'osservanza delle condizioni prescritte nel suddetto articolo. Tali elementi comprendono, in particolare, la base di calcolo del contributo, l'importo unitario, il o i beneficiari, nonché le varie categorie di spese menzionate alle lettere a) e b) dell'.
Storico versioni
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