Art. 133
Vendita di prodotti sull'albero; acquirenti
In vigore dal 21 dic 2007
Vendita di prodotti sull'albero; acquirenti
1. In caso di vendita di prodotti sull'albero da parte di un produttore non aderente ad un'organizzazione di produttori, l'acquirente si considera come produttore dei prodotti in questione ai fini del rispetto delle regole di cui all'allegato I, punto 1, lettere e) ed f), e punto 3, del regolamento (CE) n. 1182/2007.
2. Lo Stato membro interessato può decidere che per l'acquirente responsabile della conduzione della produzione di cui trattasi possano essere rese vincolanti determinate regole, tra quelle elencate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1182/2007, diverse da quelle indicate al paragrafo 1.
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