Art. 135

Campo di applicazione e definizioni

In vigore dal 21 dic 2007
Campo di applicazione e definizioni 1.   La presente sezione stabilisce le modalità di applicazione dell' del regolamento (CE) n. 1182/2007. 2.   Ai fini della presente sezione si intende per: a) «partita», la merce presentata sotto la scorta di una dichiarazione di immissione in libera pratica rilasciata solo per prodotti aventi la stessa origine e facenti capo ad un unico codice della nomenclatura combinata; b) «importatore», il dichiarante ai sensi dell', paragrafo 18, del regolamento (CEE) n. 2913/92 (33).
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