Art. 134
Titoli di importazione per le mele
In vigore dal 21 dic 2007
Titoli di importazione per le mele
1. L'immissione in libera pratica di mele del codice NC 0808 10 80 è soggetta alla presentazione di un titolo di importazione.
2. Il regolamento (CE) n. 1291/2000 si applica ai titoli di importazione rilasciati ai sensi del presente articolo.
3. Gli importatori possono presentare domande di titoli di importazione alle autorità competenti di qualsiasi Stato membro.
Essi indicano il paese di origine nella casella 8 della domanda di titolo e contrassegnano con una crocetta la parola «sì».
4. All'atto della presentazione della domanda gli importatori costituiscono una cauzione in conformità alle disposizioni contenute nel titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85, a garanzia dell'impegno di importare il prodotto durante il periodo di validità del titolo di importazione. L'importo della cauzione è di 15 EUR/tonnellata.
Salvo casi di forza maggiore, la cauzione è incamerata in tutto o in parte se l'importazione non è effettuata o se è effettuata solo parzialmente entro il periodo di validità del titolo di importazione.
5. Il titolo di importazione è rilasciato immediatamente a qualsiasi interessato che ne faccia richiesta, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità.
Nella casella 8 del titolo di importazione è indicato il paese d'origine e la parola «sì» è contrassegnata con una crocetta.
6. Il periodo di validità del titolo è di tre mesi.
Il titolo di importazione è valido unicamente per le importazioni originarie del paese indicato.
7. Gli Stati membri comunicano settimanalmente alla Commissione, entro le ore 12 (ora di Bruxelles) di ogni mercoledì, i quantitativi di mele per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione nella settimana precedente, ripartiti per paese terzo di origine.
La comunicazione dei dati suddetti è effettuata mediante il sistema elettronico indicato dalla Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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