Art. 132

Estensione di durata superiore a una campagna di commercializzazione

In vigore dal 21 dic 2007
Estensione di durata superiore a una campagna di commercializzazione In caso di estensione di durata superiore a una campagna di commercializzazione, gli Stati membri verificano, per ciascuna campagna, che le condizioni di rappresentatitività di cui all', paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1182/2007 ricorrano per tutto il periodo di validità dell'estensione. Essi revocano l'estensione a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione successiva se risulta che tali condizioni non sono più soddisfatte. Essi informano immediatamente delle revoche la Commissione, la quale pubblica tali informazioni nei modi che giudica opportuni.
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