Art. 130

Comunicazione delle regole vincolanti; rappresentatività

In vigore dal 21 dic 2007
Comunicazione delle regole vincolanti; rappresentatività 1.   Contestualmente alla comunicazione, a norma dell' del regolamento (CE) n. 1182/2007, delle regole che ha reso vincolanti per un particolare prodotto e per una determinata circoscrizione economica, lo Stato membro comunica alla Commissione: a) l'organizzazione di produttori o l'associazione di organizzazioni di produttori che ha chiesto l'estensione delle regole; b) il numero di produttori aderenti a tale organizzazione o associazione e il numero totale di produttori della circoscrizione economica in questione; tali dati devono riferirsi alla situazione esistente alla data di inoltro della domanda di estensione; c) il volume totale della produzione della circoscrizione economica e il volume della produzione commercializzata dall'organizzazione di produttori o dall'associazione durante l'ultima campagna per la quale questi dati sono disponibili; d) la data a partire dalla quale le regole estese sono applicate all'organizzazione di produttori o all'associazione interessata; nonché e) la data di entrata in vigore dell'estensione e la durata di validità della stessa. 2.   Per la determinazione della rappresentatività ai sensi dell', paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1182/2007, gli Stati membri stabiliscono le condizioni per l'esclusione: a) dei produttori la cui produzione è essenzialmente destinata alla vendita diretta al consumatore nell'azienda o nella zona di produzione; b) delle vendite dirette di cui alla lettera a); c) dei prodotti consegnati per la trasformazione di cui all', paragrafo 4, lettera b), del regolamento (CE) n. 1182/2007, salvo se le regole di cui trattasi si applicano, in tutto o in parte, a tali prodotti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2007:1580:oj#art-130

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Comunicazione delle regole vincolanti; rappresentatività (Art. 130 Regolamento (UE) 2007/1580) — Testo vigente | Portale Normativo