Art. 128

Procedure di sorveglianza e valutazione relative alla strategia nazionale

In vigore dal 21 dic 2007
Procedure di sorveglianza e valutazione relative alla strategia nazionale 1.   La sorveglianza e la valutazione della strategia nazionale sono effettuate utilizzando gli indicatori pertinenti scelti tra gli indicatori comuni di rendimento di cui all' e, ove opportuno, gli indicatori supplementari specificati nella strategia nazionale. 2.   Gli Stati membri istituiscono un sistema di raccolta, registrazione e conservazione dei dati in un formato elettronico idoneo per la compilazione degli indicatori di cui all'. A tal fine essi si basano sulle informazioni trasmesse dall'organizzazione di produttori in merito alla sorveglianza e alla valutazione dei programmi operativi. 3.   La sorveglianza è permanente ed è intesa a valutare i progressi compiuti per il conseguimento degli obiettivi e dei traguardi stabiliti per i programmi operativi. Essa è effettuata mediante gli indicatori finanziari, di prodotto e di risultato. A tal fine si utilizzano le informazioni contenute nelle relazioni annuali sullo stato di avanzamento trasmesse dall'organizzazione di produttori in merito alla sorveglianza dei programmi operativi. I risultati dell'esercizio di sorveglianza sono utilizzati per: a) verificare la qualità dell'esecuzione dei programmi operativi; b) individuare la necessità di adeguamenti o di una revisione della strategia nazionale allo scopo di conseguire gli obiettivi per essa stabiliti o di migliorare la gestione della sua attuazione, compresa la gestione finanziaria dei programmi operativi; nonché c) contribuire all'adempimento degli obblighi di comunicazione in merito all'esecuzione della strategia nazionale. 4.   La valutazione è intesa a verificare i progressi compiuti per il conseguimento degli obiettivi generali della strategia. Essa è effettuata mediante gli indicatori iniziali, di risultato e, se del caso, di impatto. A tal fine si utilizzano i risultati della sorveglianza e della valutazione intermedia dei programmi operativi, esposti nelle relazioni annuali sullo stato di avanzamento e nelle relazioni finali trasmesse dalle organizzazioni di produttori. I risultati dell'esercizio di valutazione sono utilizzati per: a) migliorare la qualità della strategia; b) individuare la necessità di cambiamenti sostanziali della strategia; e c) contribuire all'adempimento degli obblighi di comunicazione in merito all'esecuzione della strategia nazionale. La valutazione comprende un esercizio di valutazione da eseguire nel 2012, in tempo utile per esporne i risultati in una relazione di valutazione distinta da allegare, nello stesso anno, alla relazione annuale nazionale di cui all', paragrafo 3. La relazione esamina il livello di utilizzazione delle risorse finanziarie nonché l'efficienza e l'efficacia dei programmi operativi eseguiti, oltre a valutare gli effetti e l'impatto di tali programmi in relazione agli obiettivi, ai traguardi e alle finalità stabiliti dalla strategia e, se del caso, agli altri obiettivi fissati all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1182/2007. Il suo scopo è ricavare insegnamenti utili per migliorare la qualità delle future strategie nazionali e, in particolare, individuare possibili carenze nella definizione di obiettivi o misure ammissibili al sostegno o la necessità di definire nuovi strumenti.
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Procedure di sorveglianza e valutazione relative alla strategia nazionale (Art. 128 Regolamento (UE) 2007/1580) — Testo vigente | Portale Normativo