Art. 126

Insieme di indicatori comuni di rendimento

In vigore dal 21 dic 2007
Insieme di indicatori comuni di rendimento 1.   Le strategie nazionali e i programmi operativi sono sottoposti a sorveglianza e valutazione allo scopo di verificare i progressi compiuti per il conseguimento degli obiettivi fissati per i programmi operativi nonché l'efficienza e l'efficacia in rapporto a tali obiettivi. 2.   Il progresso, l'efficienza e l'efficacia sono valutati mediante un insieme di indicatori comuni di rendimento relativi alla situazione iniziale nonché all'esecuzione finanziaria, ai prodotti, ai risultati e all'impatto dei programmi operativi realizzati. 3.   L'insieme di indicatori comuni di rendimento figura nell'allegato XIV del presente regolamento. 4.   Se uno Stato membro lo ritiene opportuno, la strategia nazionale definisce un insieme limitato di indicatori supplementari specifici per la strategia, che riflettono esigenze, condizioni e obiettivi nazionali e/o regionali propri dei programmi operativi attuati dalle organizzazioni di produttori. Laddove esistono, vengono aggiunti indicatori supplementari relativi agli obiettivi ambientali, che non rientrano nell'insieme di indicatori comuni di rendimento.
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Insieme di indicatori comuni di rendimento (Art. 126 Regolamento (UE) 2007/1580) — Testo vigente | Portale Normativo