Art. 7
In vigore dal 21 dic 2007
In deroga all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1342/2003, i titoli d’importazione rilasciati per i contingenti di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento sono validi a partire dal giorno del loro effettivo rilascio ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 fino alla fine del quarto mese successivo al rilascio e comunque non oltre il 31 dicembre dell’anno di rilascio.
Storico versioni
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