Art. 2
In vigore dal 21 dic 2007
1. Le domande di titoli d’importazione, chiesti conformemente all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1785/2003, sono presentate alle autorità competenti degli Stati membri nei primi sette giorni di ciascun sottoperiodo.
2. Il quantitativo richiesto per ogni sottoperiodo e per ciascun numero d’ordine del contingente in causa non può superare 5 000 tonnellate. Per il contingente di cui all’, paragrafo 2, lettera b), il quantitativo richiesto non può tuttavia superare 3 333 tonnellate.
In ogni domanda di titolo è indicato un quantitativo in chilogrammi, senza decimali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2007:1529:oj#art-2