Art. 6
In vigore dal 21 dic 2007
Gli Stati membri comunicano alla Commissione per via elettronica:
a)
entro il secondo giorno lavorativo successivo all’ultimo giorno utile per la presentazione delle domande di titolo, alle ore 18 (ora di Bruxelles), le informazioni relative alle domande di titoli d’importazione di cui all’, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1301/2006, precisando il numero del titolo di importazione richiesto, il codice NC a otto cifre, il paese d’origine e i quantitativi (in peso prodotto) su cui vertono le domande, nonché quello della licenza di esportazione, se quest’ultima è richiesta;
b)
entro il secondo giorno lavorativo successivo al rilascio dei titoli d’importazione, le informazioni relative ai titoli rilasciati di cui all’, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1301/2006, il codice NC a otto cifre, il paese d’origine e i quantitativi (in peso prodotto) per i quali i titoli d’importazione sono stati rilasciati, precisando il numero del titolo d’importazione nonché i quantitativi per i quali le domande di titolo sono state ritirate conformemente all’, paragrafo 2, secondo comma, del presente regolamento;
c)
entro l’ultimo giorno di ogni mese, i quantitativi totali (in peso prodotto) effettivamente immessi in libera pratica in applicazione del contingente in causa nel corso del secondo mese precedente, ripartiti per codice NC a otto cifre. Se nel periodo in questione nessun quantitativo è stato immesso in libera pratica, viene trasmessa una comunicazione negativa.
Storico versioni
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