Art. 4
In vigore dal 21 dic 2007
1. Entro dieci giorni a decorrere dall’ultimo giorno utile per la comunicazione di cui all’, lettera a), la Commissione fissa i quantitativi disponibili per il sottoperiodo successivo, tenendo conto delle disposizioni dell’.
2. Se necessario, la Commissione fissa, entro il termine indicato al paragrafo 1 del presente articolo, il coefficiente di attribuzione di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.
Se il quantitativo per cui deve essere rilasciato il titolo è inferiore a 20 tonnellate, mentre la domanda riguardava un quantitativo superiore, la domanda di titolo può essere ritirata dall’operatore entro un termine di due giorni lavorativi a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento che fissa il coefficiente di attribuzione.
3. I titoli d’importazione sono rilasciati entro un termine di tre giorni lavorativi a decorrere dalla pubblicazione della decisione della Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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