Art. 3

Accesso al mercato

In vigore dal 20 dic 2007
Accesso al mercato 1.   Fatti salvi gli , sono soppressi i dazi all'importazione su tutti i prodotti compresi nei capitoli da 1 a 97, escluso il capitolo 93, del Sistema armonizzato originari delle regioni o degli Stati elencati nell'allegato I. La soppressione è soggetta ai meccanismi transitori di salvaguardia e di sorveglianza di cui agli , nonché ai meccanismi generali di salvaguardia di cui agli articoli da 11 a 22. 2.   Per i prodotti che rientrano nel capitolo 93 del Sistema armonizzato originari delle regioni o degli Stati elencati nell'allegato I, continuano a essere applicati i dazi della nazione più favorita in vigore. 3.   In deroga all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 980/2005, i prodotti originari dei paesi meno sviluppati di cui all'allegato I di detto regolamento che sono inclusi nell'allegato I del presente regolamento continuano a beneficiare, oltre ai regimi stabiliti dal presente regolamento, delle preferenze previste dal regolamento (CE) n. 980/2005: a) i prodotti della voce tariffaria 1006 , tranne la sottovoce 1006 10 10 , fino al 31 dicembre 2009; b) i prodotti della voce tariffaria 1701 , fino al 30 settembre 2009. 4.   Il paragrafo 1 del presente articolo e gli non si applicano ai prodotti originari del Sudafrica. Questi prodotti sono soggetti alle pertinenti disposizioni dell'ASSC. Secondo la procedura di cui all', paragrafo 3, è aggiunto al presente regolamento un allegato in cui è stabilito il regime applicabile ai prodotti originari del Sudafrica una volta sostituite le disposizioni commerciali dell'ASSC dalle corrispondenti disposizioni di un accordo che istituisce, o porta a istituire, un accordo di partenariato economico. 5.   Il paragrafo 1 non si applica ai prodotti della voce tariffaria 0803 00 19 originari delle regioni o degli Stati elencati nell'allegato I e immessi in libera pratica nelle regioni ultraperiferiche della Comunità fino al 1o gennaio 2018. Il paragrafo 1 del presente articolo e l' non si applicano ai prodotti della voce tariffaria 1701 originari delle regioni o degli Stati elencati nell'allegato I e immessi in libera pratica nei dipartimenti francesi d'oltremare fino al 1o gennaio 2018. Tali periodi sono prorogati fino al 1o gennaio 2028, salvo diverse disposizioni convenute tra le Parti degli accordi corrispondenti. La Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea che informa le parti interessate della cessazione di questa disposizione.
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