Art. 4
Norme d'origine
In vigore dal 20 dic 2007
Norme d'origine
1. Le norme d'origine figuranti nell'allegato II si applicano per determinare se i prodotti siano originari delle regioni o degli Stati elencati nell'allegato I.
2. Le norme d'origine figuranti nell'allegato II sono sostituite da quelle allegate ad ogni accordo concluso con le regioni o gli Stati elencati nell'allegato I, o al momento dell'applicazione provvisoria dell'accordo o a quello della sua entrata in vigore, secondo che l'una o l'altra intervenga per prima. La Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per informare gli operatori. Nell'avviso è indicata la data dell'applicazione provvisoria o dell'entrata in vigore, a decorrere dalla quale le norme d'origine figuranti nell'accordo sono applicate a tutti i prodotti originari delle regioni e degli Stati elencati nell'allegato I.
3. La Commissione, assistita dal comitato del codice doganale istituito dal regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (10), verifica l'attuazione e l'applicazione delle disposizioni dell'allegato II. Modifiche tecniche di tale allegato e decisioni sulla sua gestione possono essere adottate secondo la procedura di cui agli articoli 247 e 247 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Storico versioni
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