Art. 6

Contingenti tariffari a dazio zero e soppressione dei dazi

In vigore dal 20 dic 2007
Contingenti tariffari a dazio zero e soppressione dei dazi 1.   I dazi all'importazione sui prodotti compresi nella voce tariffaria 1006 sono soppressi dal 1o gennaio 2010, ad eccezione dei dazi all'importazione sui prodotti della sottovoce 1006 10 10 , che sono soppressi dal 1o gennaio 2008. 2.   I seguenti contingenti tariffari a dazio zero sono aperti per i prodotti compresi nella voce tariffaria 1006 , esclusa la sottovoce 1006 10 10 , originari delle regioni o degli Stati elencati nell'allegato I che fanno parte della regione CARIFORUM: a) 187 000 tonnellate, in equivalente riso semigreggio, per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008; b) 250 000 tonnellate, in equivalente riso semigreggio, per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2009 e il 31 dicembre 2009. 3.   Le modalità di applicazione dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 2 sono determinate secondo le procedure di cui agli , paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (11).
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