Art. 7
Contingenti tariffari a dazio zero e soppressione dei dazi
In vigore dal 20 dic 2007
Contingenti tariffari a dazio zero e soppressione dei dazi
1. I dazi all'importazione sui prodotti compresi nella voce tariffaria 1701 sono soppressi dal 1o ottobre 2009.
2. Oltre ai contingenti tariffari aperti e gestiti ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (12), i seguenti contingenti tariffari sono aperti per i prodotti compresi nella voce tariffaria 1701 per il periodo compreso tra il 1o ottobre 2008 e il 30 settembre 2009:
a)
150 000 tonnellate in equivalente zucchero bianco a dazio zero riservate ai prodotti originari dei paesi meno sviluppati elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 980/2005 e nell'allegato I del presente regolamento. Questo contingente tariffario è distribuito tra le regioni secondo quantità determinate in base agli accordi in forza dei quali tali regioni o Stati sono inclusi all'allegato I; e
b)
80 000 tonnellate in equivalente zucchero bianco a dazio zero riservate ai prodotti originari di regioni o Stati che non fanno parte dei paesi meno sviluppati e che sono elencati nell'allegato I. Questo contingente tariffario è distribuito tra le regioni secondo quantità determinate in base agli accordi in forza dei quali tali regioni o Stati sono inclusi all'allegato I.
3. L'articolo 30 del regolamento (CE) n. 318/2006 si applica alle importazioni effettuate a titolo dei contingenti tariffari di cui al paragrafo precedente.
4. Le modalità di distribuzione per regione e di applicazione dei contingenti tariffari di cui al presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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