Art. 9
Meccanismo di salvaguardia transitorio per lo zucchero
In vigore dal 20 dic 2007
Meccanismo di salvaguardia transitorio per lo zucchero
1. Per il periodo compreso tra il 1o ottobre 2009 e il 30 settembre 2015 il trattamento previsto dall', paragrafo 1, per le importazioni di prodotti compresi nella voce tariffaria 1701 originari delle regioni o degli Stati elencati nell'allegato I e che non fanno parte dei paesi meno sviluppati elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 980/2005 può essere sospeso quando:
a)
le importazioni originarie di regioni o Stati che fanno parte degli Stati ACP ma non dei paesi meno sviluppati elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 980/2005 sono superiori alle quantità seguenti:
i)
1,38 milioni di tonnellate per la campagna di commercializzazione 2009/2010;
ii)
1,45 milioni di tonnellate per la campagna di commercializzazione 2010/2011;
iii)
1,6 milioni di tonnellate per le campagne di commercializzazione da 2011/2012 a 2014/2015; e
b)
le importazioni originarie dell'insieme degli Stati ACP sono superiori a 3,5 milioni di tonnellate.
2. Le quantità di cui al paragrafo 1, lettera a), possono essere distribuite per regione.
3. Durante il periodo di cui al paragrafo 1, le importazioni di prodotti compresi nella voce tariffaria 1701 originari delle regioni o degli Stati elencati nell'allegato I richiedono una licenza di importazione.
4. La sospensione del trattamento previsto dall', paragrafo 1, ha termine alla fine della campagna di commercializzazione durante la quale è stata introdotta.
5. Le modalità della distribuzione delle quantità di cui al paragrafo 1 e per la gestione del sistema di cui ai paragrafi 1, 3 e 4 del presente articolo e le decisioni di sospensione sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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