Art. 13

Determinazione delle condizioni per l'adozione di misure di salvaguardia

In vigore dal 20 dic 2007
Determinazione delle condizioni per l'adozione di misure di salvaguardia 1.   La determinazione di un pregiudizio grave o di una minaccia di pregiudizio grave si basa, tra l'altro, sui fattori seguenti: a) il volume delle importazioni, in particolare nel caso di un suo aumento significativo, o in termini assoluti o rispetto alla produzione o al consumo nella Comunità; b) il prezzo delle importazioni, in particolare nel caso di una sottoquotazione significativa rispetto al prezzo di un prodotto simile nella Comunità; c) le conseguenze per i produttori comunitari, indicate dalle tendenze di fattori economici quali la produzione, l'utilizzazione delle capacità, le scorte, le vendite, la quota di mercato, il calo dei prezzi o l'impossibilità di aumenti di prezzo che si sarebbero altrimenti verificati, i profitti, il reddito del capitale investito, il flusso di cassa e l'occupazione; d) i fattori diversi dall'evoluzione delle importazioni che causano o possono aver causato un pregiudizio ai produttori comunitari interessati. 2.   La determinazione delle perturbazioni o di una minaccia di perturbazioni si basa su fattori oggettivi, quali: a) l'aumento del volume delle importazioni in termini assoluti o rispetto alla produzione comunitaria e alle importazioni da altre fonti e b) l'effetto di tali importazioni sui prezzi, o c) l'effetto di tali importazioni sulla situazione dell'industria comunitaria o del settore economico interessato, tra l'altro sul livello delle vendite, la produzione, la situazione finanziaria e l'occupazione. 3.   Nel determinare se le importazioni sono effettuate in condizioni tali da causare o minacciare di causare perturbazioni nei mercati dei prodotti agricoli o nei meccanismi che regolano tali mercati, compresi i regolamenti che istituiscono le organizzazioni comuni di mercato, occorre tenere conto di tutti i fattori oggettivi pertinenti, tra cui uno o più degli elementi seguenti: a) il volume delle importazioni rispetto ai livelli degli anni civili o delle campagne di commercializzazione precedenti, secondo il caso, la produzione e il consumo interni, e i livelli futuri previsti secondo la riforma delle organizzazioni comuni di mercato; b) il livello dei prezzi interni rispetto ai prezzi di riferimento o ai prezzi obiettivo, se esistono, e, se non esistono, rispetto ai prezzi medi del mercato interno per lo stesso periodo delle campagne di commercializzazione precedenti; c) dal 1o ottobre 2015, nei mercati di prodotti compresi nella voce tariffaria 1701 : le situazioni nelle quali il prezzo medio comunitario dello zucchero bianco è inferiore, durante due mesi consecutivi, all'80 % del prezzo medio comunitario dello zucchero bianco constatato durante la campagna di commercializzazione precedente. 4.   Per determinare se le condizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sussistono nel caso delle regioni ultraperiferiche della Comunità, le analisi si restringono al territorio delle regioni ultraperiferiche interessate. Particolare attenzione è prestata alla dimensione dell'industria locale, alla sua situazione finanziaria e alla situazione dell'occupazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2007:1528:oj#art-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo