Art. 14
Apertura del procedimento
In vigore dal 20 dic 2007
Apertura del procedimento
1. Un'inchiesta è aperta su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione se esistono, per la Commissione, elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta.
2. Se l'andamento delle importazioni da una delle regioni o uno degli Stati elencati nell'allegato I sembra rendere necessario il ricorso a misure di salvaguardia, gli Stati membri ne informano la Commissione. Tali informazioni comprendono gli elementi di prova disponibili, determinati sulla base dei criteri di cui all'. La Commissione trasmette tali informazioni a tutti gli Stati membri entro tre giorni lavorativi.
3. Una consultazione con gli Stati membri ha luogo entro gli otto giorni lavorativi seguenti la trasmissione da parte della Commissione agli Stati membri delle informazioni di cui al paragrafo 2. Se, avvenuta la consultazione, risultano elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il procedimento è aperto entro un mese dal ricevimento dell'informazione trasmessa da uno Stato membro.
4. Se, dopo avere consultato gli Stati membri, la Commissione ritiene che sussistano le circostanze di cui all', notifica immediatamente alla regione o agli Stati elencati nell'allegato I interessati la sua intenzione di aprire un'inchiesta. La notifica può essere accompagnata da un invito a procedere a consultazioni nell'intento di chiarire la situazione e di giungere a una soluzione soddisfacente per entrambe le parti.
Storico versioni
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