Art. 16
Adozione di misure di salvaguardia provvisorie
In vigore dal 20 dic 2007
Adozione di misure di salvaguardia provvisorie
1. Misure di salvaguardia provvisorie sono applicate in circostanze critiche nelle quali un ritardo causerebbe un danno difficilmente riparabile, previo accertamento della sussistenza delle circostanze di cui all'. La Commissione adotta tali misure provvisorie dopo essersi consultata con gli Stati membri o, in caso di urgenza estrema, dopo averne informato gli Stati membri. In quest'ultimo caso, le consultazioni avvengono entro i dieci giorni seguenti la notifica agli Stati membri delle misure adottate dalla Commissione.
2. In considerazione della situazione particolare delle regioni ultraperiferiche e della loro vulnerabilità nel caso di un aumento improvviso delle importazioni, misure di salvaguardia provvisorie sono applicate nei procedimenti che le riguardano, previo accertamento dell'aumento delle importazioni. In questo caso, la Commissione ne informa gli Stati membri all'atto dell'adozione delle misure e una consultazione ha luogo entro dieci giorni dalla notifica agli Stati membri della misura adottata dalla Commissione.
3. Quando l'intervento immediato della Commissione è richiesto da uno Stato membro e sussistono le condizioni di cui al paragrafo 1 o 2, la Commissione si pronuncia entro i cinque giorni lavorativi seguenti il ricevimento della richiesta.
4. La Commissione informa immediatamente il Consiglio e gli Stati membri di ogni decisione presa in forza dei paragrafi 1, 2 e 3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere diversamente entro un mese dalla data dell'informazione inviata dalla Commissione ai sensi del presente paragrafo.
5. Le misure provvisorie possono consistere in un aumento del dazio doganale imposto sul prodotto in questione fino a un livello non superiore a quello del dazio applicato agli altri membri dell'OMC o ai contingenti tariffari.
6. Le misure provvisorie non si applicano per più di 180 giorni. Se le misure provvisorie sono ristrette alle regioni ultraperiferiche, non si applicano per più di 200 giorni.
7. Nel caso in cui le misure di salvaguardia provvisorie siano abrogate perché risulta dall'inchiesta che non sussistono le condizioni stabilite agli , i dazi riscossi in applicazione di dette misure sono rimborsati d'ufficio.
Storico versioni
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