Art. 18
Adozione di misure definitive
In vigore dal 20 dic 2007
Adozione di misure definitive
1. Quando risulta dall'accertamento definitivo dei fatti che sussistono le circostanze di cui all', secondo il caso, la Commissione chiede l'apertura di consultazioni con la regione o lo Stato interessato nella sede istituzionale appropriata stabilita negli accordi corrispondenti in forza dei quali la regione o lo Stato sono inclusi nell'allegato I, al fine di giungere a una soluzione accettabile da entrambe le parti.
2. Se le consultazioni di cui al paragrafo 1 non permettono di raggiungere una soluzione soddisfacente per entrambe le parti entro i trenta giorni seguenti la notifica alla regione o allo Stato interessato, la decisione di adottare misure di salvaguardia bilaterali definitive è presa dalla Commissione, in consultazione con gli Stati membri, entro i venti giorni lavorativi seguenti il termine del periodo di consultazione.
3. Ogni decisione presa dalla Commissione a norma del presente articolo è comunicata al Consiglio e agli Stati membri. Ogni Stato membro può sottoporre la decisione al Consiglio entro dieci giorni lavorativi dal giorno della comunicazione.
4. Qualora uno Stato membro abbia sottoposto al Consiglio la decisione adottata dalla Commissione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può confermare, modificare o abrogare detta decisione. Se il Consiglio non ha deciso entro un mese dalla data nella quale è stato interpellato, la decisione della Commissione si considera confermata.
5. Le misure definitive possono consistere:
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nella sospensione della riduzione supplementare dell'aliquota del dazio all'importazione applicato al prodotto in questione originario della regione o dello Stato interessato;
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nell'aumento del dazio doganale sul prodotto in questione fino a un livello non superiore a quello del dazio doganale applicato agli altri membri dell'OMC;
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in un contingente tariffario.
6. Non sono applicate misure di salvaguardia bilaterale per lo stesso prodotto originario della stessa regione o dello stesso Stato prima che sia trascorso un anno dalla scadenza o dal ritiro di precedenti misure di questo tipo.
Storico versioni
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