Art. 20
Misure di sorveglianza
In vigore dal 20 dic 2007
Misure di sorveglianza
1. Quando l'andamento delle importazioni di un prodotto originario di uno Stato ACP è tale che potrebbe derivarne una delle situazioni di cui all', le importazioni di tale prodotto possono essere sottoposte a una sorveglianza comunitaria preliminare.
2. La decisione di istituire la sorveglianza è presa dalla Commissione.
Ogni decisione presa dalla Commissione a norma del presente articolo è comunicata al Consiglio e agli Stati membri. Ogni Stato membro può sottoporre la decisione al Consiglio entro i dieci giorni lavorativi seguenti il giorno della comunicazione.
Qualora uno Stato membro abbia sottoposto al Consiglio la decisione adottata dalla Commissione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può confermare, modificare o abrogare detta decisione. Se il Consiglio non ha deciso entro un mese dalla data nella quale è stato interpellato, la decisione della Commissione si considera confermata.
3. Le misure di sorveglianza hanno una durata limitata. Salvo diverse disposizioni, la loro validità scade alla fine del secondo semestre successivo a quello nel quale sono state introdotte.
4. Se necessario, le misure di sorveglianza possono essere ristrette al territorio di una o più regioni ultraperiferiche della Comunità.
5. La decisione di adottare misure di sorveglianza è immediatamente comunicata, per informazione, all'organismo istituzionale competente stabilito negli accordi corrispondenti in forza dei quali una regione o uno Stato sono inclusi nell'allegato I.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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