Art. 22
Misure eccezionali con applicazione territoriale limitata
In vigore dal 20 dic 2007
Misure eccezionali con applicazione territoriale limitata
Quando le condizioni previste per l'adozione di misure di salvaguardia bilaterali risultano sussistere in uno o più Stati membri, la Commissione, dopo avere esaminato le soluzioni alternative, può autorizzare, a titolo eccezionale e ai sensi dell'articolo 134 del trattato, l'applicazione di misure di sorveglianza o di salvaguardia ristrette allo Stato membro o agli Stati membri interessati, se considera che misure applicate a questo livello siano più appropriate di misure applicate all'intera Comunità. Tali misure devono essere strettamente limitate nel tempo e perturbare il meno possibile il funzionamento del mercato interno.
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