Art. 23
Adeguamento agli sviluppi tecnici
In vigore dal 20 dic 2007
Adeguamento agli sviluppi tecnici
Il presente regolamento è modificato secondo la procedura di cui all', paragrafo 3, al fine di effettuare ogni modifica tecnica necessaria a motivo delle differenze tra il presente regolamento e gli accordi firmati con applicazione provvisoria o conclusi in conformità dell'articolo 300 del trattato con le regioni o gli Stati elencati nell'allegato I.
Storico versioni
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