Art. 23

Adeguamento agli sviluppi tecnici

In vigore dal 20 dic 2007
Adeguamento agli sviluppi tecnici Il presente regolamento è modificato secondo la procedura di cui all', paragrafo 3, al fine di effettuare ogni modifica tecnica necessaria a motivo delle differenze tra il presente regolamento e gli accordi firmati con applicazione provvisoria o conclusi in conformità dell'articolo 300 del trattato con le regioni o gli Stati elencati nell'allegato I.
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Adeguamento agli sviluppi tecnici (Art. 23 Regolamento (UE) 2007/1528) — Testo vigente | Portale Normativo