Art. 12
Principi
In vigore dal 20 dic 2007
Principi
1. Una misura di salvaguardia può essere imposta secondo le disposizioni del presente capitolo se prodotti originari delle regioni o degli Stati elencati nell'allegato I sono importati nella Comunità in quantità così aumentate o in condizioni tali da causare o minacciare di causare:
a)
un pregiudizio grave all'industria comunitaria;
b)
perturbazioni in un settore dell'economia, in particolare se tali perturbazioni sono causa di difficoltà o problemi sociali rilevanti che possono dar luogo a un grave deterioramento della situazione economica della Comunità; o
c)
perturbazioni nei mercati di prodotti agricoli compresi nell'allegato I dell'accordo OMC sull'agricoltura o nei meccanismi che regolano tali mercati.
2. Una misura di salvaguardia può essere imposta secondo le disposizioni del presente capitolo se prodotti originari delle regioni o degli Stati elencati nell'allegato I sono importati nella Comunità in quantità così aumentate o in condizioni tali da causare o minacciare di causare perturbazioni nella situazione economica di una o più regioni ultraperiferiche della Comunità.
Storico versioni
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