Art. 19
Durata e riesame delle misure di salvaguardia
In vigore dal 20 dic 2007
Durata e riesame delle misure di salvaguardia
1. Le misure di salvaguardia restano in vigore soltanto per il periodo di tempo necessario per prevenire o porre rimedio al pregiudizio grave o alle perturbazioni. Tale periodo non è superiore a due anni, salvo proroghe ai sensi del paragrafo 2. Se la misura è ristretta a una o più delle regioni ultraperiferiche della Comunità, il periodo di applicazione non è superiore a quattro anni.
2. La durata iniziale di una misura di salvaguardia può essere eccezionalmente prorogata purché sia stato stabilito che la misura di salvaguardia continua ad essere necessaria per prevenire o porre rimedio a un pregiudizio grave o a perturbazioni.
3. Le proroghe sono adottate secondo le procedure del presente regolamento applicabili alle inchieste e utilizzando le stesse procedure applicate per le misure iniziali.
La durata totale di una misura di salvaguardia non può superare i quattro anni, misure provvisorie comprese. Nel caso di una misura ristretta a regioni ultraperiferiche, tale durata massima è portata a otto anni.
4. Se la sua durata è superiore a un anno, la misura di salvaguardia è liberalizzata gradualmente ad intervalli regolari nel corso del periodo d'applicazione, comprese le proroghe.
Consultazioni con la regione o lo Stato interessato si svolgono periodicamente nelle sedi istituzionali competenti per gli accordi al fine di stabilire un calendario per la loro soppressione non appena le circostanze lo permettono.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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