Art. 17

Chiusura dell'inchiesta e procedimento senza adozione di misure

In vigore dal 20 dic 2007
Chiusura dell'inchiesta e procedimento senza adozione di misure Se misure di salvaguardia bilaterali sono ritenute inutili e se il comitato consultivo di cui all' non solleva obiezioni, l'inchiesta e il procedimento sono chiusi con decisione della Commissione. In tutti gli altri casi, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una relazione sull'esito delle consultazioni insieme ad una proposta di regolamento del Consiglio che chiude il procedimento. Il procedimento si considera chiuso se entro il termine di un mese il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, non ha deciso diversamente.
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