Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 20 dic 2007
Ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento si applica ai prodotti originari delle regioni e degli Stati elencati nell'allegato I. 2.   Deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, il Consiglio modifica l'allegato I per aggiungere le regioni o gli Stati del gruppo ACP che hanno concluso negoziati relativi a un accordo tra la Comunità e la regione o lo Stato in questione, che risponde almeno ai requisiti di cui all'articolo XXIV del GATT 1994. 3.   Tali regioni o Stati restano inclusi nell'elenco dell'allegato I, a meno che il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, non modifichi tale allegato per ritirarne una regione o uno Stato, in particolare: a) se la regione o lo Stato comunica la sua intenzione di non ratificare un accordo in forza del quale è stato incluso all'allegato I; b) se la ratifica di un accordo in forza del quale la regione o lo Stato è stato incluso nell'allegato I non ha avuto luogo entro un termine ragionevole, così da ritardare indebitamente l'entrata in vigore dell'accordo; o c) se l'accordo è annullato o se la regione o lo Stato interessato mette fine ai suoi diritti e obblighi derivanti dall'accordo, anche se quest'ultimo resta in vigore.
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