Art. 4

Ruoli e competenze

In vigore dal 11 dic 2007
Ruoli e competenze 1.   La Commissione (Eurostat) ha il compito di: a) coordinare la fornitura delle informazioni di base; b) calcolare e pubblicare le PPA; c) garantire la qualità delle PPA conformemente all’; d) sviluppare e divulgare la metodologia, previa consultazione degli Stati membri; e) garantire che gli Stati membri abbiano la possibilità di presentare osservazioni sui risultati delle PPA prima della loro pubblicazione e che sia debitamente tenuto conto di tali osservazioni; f) redigere e divulgare il manuale metodologico di cui all'allegato I, punto 1.1. 2.   Gli Stati membri forniscono le informazioni di base seguendo la procedura di cui all’allegato I. Una volta completato il processo di convalida dei dati, conformemente a quanto dispone l’allegato I, punto 5.2, gli Stati membri approvano per iscritto i risultati delle indagini di cui sono responsabili, entro un periodo massimo di un mese. Gli Stati membri approvano la metodologia di rilevazione dei dati e verificano l’attendibilità di questi ultimi, inclusi gli elementi delle informazioni di base forniti dalla Commissione (Eurostat).
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