Art. 6

Unità statistiche

In vigore dal 11 dic 2007
Unità statistiche 1.   Le informazioni di base di cui all’allegato I sono raccolte presso le unità statistiche quali definite dal regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio (10) o altre fonti suscettibili di fornire dati che soddisfino le prescrizioni in materia di qualità di cui all’allegato I, punto 5.1. All'atto di trasmettere i dati, ciascuno Stato membro notifica alla Commissione la tipologia dell'unità o della fonte statistica. 2.   Le unità statistiche chiamate dagli Stati membri a fornire dati o a collaborare alla loro raccolta devono consentire l’osservazione dei prezzi effettivamente praticati e fornire informazioni veritiere e complete al momento in cui vengono richieste.
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