Art. 7
Criteri e controllo della qualità
In vigore dal 11 dic 2007
Criteri e controllo della qualità
1. La Commissione (Eurostat) e gli Stati membri istituiscono un sistema di controllo della qualità basato su relazioni e valutazioni, come specificato all’allegato I, punto 5.3.
2. Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat), su sua richiesta, tutte le informazioni necessarie a valutare la qualità delle informazioni di base elencate nell’allegato I.
Gli Stati membri comunicano altresì alla Commissione (Eurostat) i dettagli e le ragioni delle eventuali successive modifiche apportate ai metodi applicati o dell'eventuale divergenza dal manuale metodologico di cui all'allegato I.
3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) relazioni sulla qualità delle indagini di cui sono responsabili, come previsto nell’allegato I, sezione 5.
4. I criteri comuni su cui si basa il controllo di qualità e la struttura delle relazioni sulla qualità, come specificato all'allegato I, punto 5.3, sono definiti secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all', paragrafo 3.
Storico versioni
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