Art. 9
Diffusione
In vigore dal 11 dic 2007
Diffusione
1. La Commissione (Eurostat) pubblica i risultati annuali definitivi entro 36 mesi dal termine dell’anno di riferimento.
Per la pubblicazione la Commissione (Eurostat) si basa sui dati messi a sua disposizione almeno tre mesi prima della data di pubblicazione.
Il presente paragrafo non pregiudica la facoltà della Commissione (Eurostat) di pubblicare risultati preliminari prima che siano trascorsi 36 mesi dalla fine dell’anno di riferimento. La Commissione (Eurostat) rende tali risultati pubblicamente accessibili, anche inserendoli sul suo sito Web.
2. Per ciascuno Stato membro la Commissione (Eurostat) pubblica a livello aggregato come minimo i seguenti risultati:
a)
PPA a livello di PIL;
b)
PPA per la spesa per consumi delle famiglie e consumi effettivi individuali;
c)
indici del livello dei prezzi in rapporto alla media comunitaria;
d)
PIL, spesa per consumi delle famiglie e consumi effettivi individuali, nonché i corrispondenti dati pro capite in PPA.
3. Se i risultati sono calcolati per un gruppo di paesi più ampio, le PPA degli Stati membri devono comunque essere mantenute invariate in conformità del principio di fissità.
4. Di norma le PPA definitive pubblicate non vengono rivedute.
Nel caso di errori come quelli cui si riferisce la sezione 10 dell’allegato I i risultati corretti sono pubblicati conformemente alla procedura contemplata in tale sezione.
Si procede a revisioni generali eccezionali se, a causa di modifiche ai concetti alla base del SEC 95 che influiscono sui risultati delle PPA, l’indice di volume del PIL per qualunque Stato membro cambia in misura superiore a un punto percentuale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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