Art. 10
Coefficienti correttori
In vigore dal 11 dic 2007
Coefficienti correttori
Gli Stati membri non sono tenuti a svolgere indagini unicamente allo scopo di fissare i coefficienti correttori da applicare alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e altri agenti della Comunità conformemente allo statuto dei funzionari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2007:1445:oj#art-10