Art. 12
Misure d’attuazione
In vigore dal 11 dic 2007
Misure d’attuazione
1. Le misure necessarie per l’attuazione delle disposizioni del presente regolamento, incluse quelle necessarie a tener conto dei cambiamenti economici e tecnici, sono adottate — a condizione che non comportino un aumento esagerato dei costi per gli Stati membri — a norma dei paragrafi 2 e 3.
2. Le seguenti misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all', paragrafo 2:
a)
la definizione di un insieme di norme minime volte ad assicurare la sostanziale comparabilità e rappresentatività dei dati, come specificato ai punti 5.1 e 5.2 dell'allegato I;
b)
la definizione di prescrizioni specifiche in relazione alla metodologia da utilizzare, come specificato all'allegato I;
c)
la fissazione e l'adeguamento delle descrizioni particolareggiate del contenuto delle posizioni di base, a condizione che rimangano compatibili con il SEC 95 o con qualsiasi sistema successivo.
3. Le seguenti misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche integrandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all', paragrafo 3:
a)
l’adeguamento delle definizioni;
b)
l’adeguamento dell’elenco delle posizioni di base (come specificato nell'allegato II);
c)
la definizione dei criteri di qualità e della struttura delle relazioni sulla qualità, a norma dell', paragrafo 4.
Storico versioni
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