Art. 13
Finanziamento
In vigore dal 11 dic 2007
Finanziamento
1. Gli Stati membri ricevono dalla Commissione un contributo finanziario pari a non oltre il 70 % dei costi ammissibili ai sensi della normativa della Commissione in materia di sovvenzioni.
2. L'importo di detto contributo finanziario è stabilito nell'ambito delle procedure annuali di bilancio dell'Unione europea. L'autorità di bilancio fissa gli stanziamenti disponibili ogni anno.
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