Art. 13

Finanziamento

In vigore dal 11 dic 2007
Finanziamento 1.   Gli Stati membri ricevono dalla Commissione un contributo finanziario pari a non oltre il 70 % dei costi ammissibili ai sensi della normativa della Commissione in materia di sovvenzioni. 2.   L'importo di detto contributo finanziario è stabilito nell'ambito delle procedure annuali di bilancio dell'Unione europea. L'autorità di bilancio fissa gli stanziamenti disponibili ogni anno.
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