Art. 5
Trasmissione delle informazioni di base
In vigore dal 11 dic 2007
Trasmissione delle informazioni di base
1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) le informazioni di base di cui all’allegato I conformemente alle vigenti disposizioni comunitarie sulla trasmissione dei dati.
2. Le informazioni di base di cui all’allegato I vengono trasmesse rispettando il formato tecnico e le scadenze precisati in tale allegato.
3. Nei casi in cui elementi delle informazioni di base sono trasmessi agli Stati membri dalla Commissione (Eurostat), quest’ultima trasmette una dichiarazione metodologica al fine di consentire agli Stati membri di effettuare una verifica dell’attendibilità dei dati.
Storico versioni
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